(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020) IL PRESIDENTE Visto l'art. 114, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede che le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente decreto; Visto l'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) che prevede la definizione, con regolamento, dei criteri e delle modalita' tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali, in attuazione dell'art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006; Visto il testo del «Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalita' tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01» e ritenuto di emanarlo; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1453; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del regolamento concernente i criteri e le modalita' tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali di attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e utilizzazione delle acque) emanato con il decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA