(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 114, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152 (Norme in materia ambientale)  che  prevede  che  le  regioni,
previo  parere  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare, adottano apposita  disciplina  in  materia  di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione  idroelettrica,
per scopi irrigui e in impianti di  potabilizzazione,  nonche'  delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi
alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine  di  garantire  il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita'  di  cui
al titolo II della parte terza del presente decreto; 
  Visto l'art. 14, comma 1,  lettera  i)  della  legge  regionale  29
aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica  in  materia  di  difesa  del
suolo e utilizzazione delle acque) che prevede  la  definizione,  con
regolamento, dei criteri e delle modalita' tecniche  di  restituzione
delle acque derivanti  da  sondaggi  e  da  perforazioni,  effettuati
nell'esercizio  dei  permessi  di  ricerca,  delle   concessioni   di
coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque  sotterranee
per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali, in
attuazione  dell'art.  114,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
152/2006; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  del  regolamento
concernente i criteri e le modalita' tecniche di  restituzione  delle
acque  derivanti  da   sondaggi   e   da   perforazioni,   effettuati
nell'esercizio  dei  permessi  di  ricerca,  delle   concessioni   di
coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque  sotterranee
per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali  di
attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29
aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica  in  materia  di  difesa  del
suolo e  utilizzazione  delle  acque)  emanato  con  il  decreto  del
Presidente della Regione  8  gennaio  2020,  n.  01»  e  ritenuto  di
emanarlo; 
  Vista la legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo  unico  in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020,
n. 1453; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica   del   regolamento
concernente i criteri e le modalita' tecniche di  restituzione  delle
acque  derivanti  da   sondaggi   e   da   perforazioni,   effettuati
nell'esercizio  dei  permessi  di  ricerca,  delle   concessioni   di
coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque  sotterranee
per scopi geotermici o di scambio termico e per attivita' termali  di
attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge regionale 29
aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica  in  materia  di  difesa  del
suolo e  utilizzazione  delle  acque)  emanato  con  il  decreto  del
Presidente della Regione 8 gennaio 2020, n. 01»  nel  testo  allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                               FEDRIGA